Lo Statuto dell’Associazione

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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – A.P.S.”

Art. 1 – Denominazione – Sede
È costituita l’associazione Pro Loco denominata “ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI SAN BIAGIO DI CALLALTA – A.P.S.”. Essa ha sede legale in San Biagio di Callalta, Via Postumia Centro n.71. L’Associazione può modificare liberale suddetta sede, secondo le esigenze operative ed organizzative. É una libera associazione fondata sul volontariato che svolge senza fini di lucro attività di promozione turistica di base e di socialità civica. L’Associazione è costituita ai sensi della legge 383/2000.

Art. 2 – Competenza Territoriale
L’Associazione svolge la sua attività nel Comune di San Biagio di Callalta. La Pro Loco aderisce all’U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia), al Comitato Regionale delle Pro Loco del Veneto, al Comitato Provinciale di Treviso, e al Consorzio delle Pro Loco del mandamento di Treviso nel rispetto dello statuto e delle normative U.N.P.L.I e per quanto da esse non espressamente stabilito, nel rispetto delle norme del codice civile.

Art. 3 – Oggetto e finalità
L’Associazione si propone di:
a, riunire in Associazione tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico e culturale della località in cui opera; b. Svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località in cui svolge la propria attività, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e promuovendo le iniziative atte a tutelare, incrementare e fare conoscere i valori naturali, artistici, e culturali del luogo e della zona;
c. Promuove e coordinare le iniziative (convegni, gite, escursioni, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni culturali , sportive e ricreative, fiere e mostre, ecc) che servono ad attirare ed a rendere più gradito il soggiorno dei turisti e dei cittadini;
d. Sensibilizzare le autorità competenti sui problemi che riguardano il turismo locale;
e. Realizzare iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica, culturale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folcloristico, ambientale anche attraverso la gestione in modo ausiliario e sussidiario di punti di ristoro fissi od occasionali con possibilità di vendita e somministrazione di prodotti tipici locali;
f. Promuovere e sviluppare attività o iniziative nel settore sociale, del volontariato e dalla solidarietà oltre a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;
g. Sviluppare l’ospitalità e l’educazione turistica d’ambiente;
h. Aprire e gestire circoli per i soci;
Stimolare il miglioramento delle infrastrutture e delle ricettività alberghiera ed extralberghiera;
l. Preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo, svolgendo tutte quelle azioni atte a garantire la più larga funzionalità;
m. Assistere gli organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, proponendo eventualmente le opportune modifiche;
n, svolgere attività di accoglienza ed informazione turistica nel rispetto della normativa regionale vigente, in collaborazione con gli Enti preposti ed anche tramite l’istituzione di un ufficio informazioni;
o. Incentivare il turismo sociale, giovanile, scolastico e forme di turismo sociale, giovanile, scolastico e forme di turismo alternativo;
p. Promuovere e coordinare l’attività delle Associazioni operanti nel territorio delle singole autonomie;
q. Adempiere a funzioni demandate dalla regione, dalla Provincia e dal Comune;
r. Tutelare e valorizzare le etnie e il patrimonio linguistico;
s. Svolgere, attraverso i propri soci, le attività di semplice accompagnamento di visitatori, occasionalmente e gratuitamente, nelle località di propria competenza come previsto dalla normativa regionale.

Art. 4 – Soci
Hanno diritto di essere soci tutti i cittadini residenti e domiciliati nel Comune di San Biagio di Callalta. Possono divenire soci anche i cittadini non residenti, comunque interessati all’attività della Pro Loco, previa delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione. I soci si distinguono in soci sostenitori e soci onorari, tutti aventi diritto di voto, Sono soci ordinari coloro che versano la quota d’iscrizione come stabilita annualmente dal Consiglio. Sono soci sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni straordinarie. Sono soci onorari coloro che sono dichiarati tali dall’Assemblea per aver erogato particolari benefici morali e materiali all’Associazione.

Art. 5 – Diritti ed Obblighi dei Soci
I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa annuale; i Soci Onorari sono esonerati dal pagamento della quota annuale.
Tutti i soci hanno diritto:
Di ricevere la Tessera del Socio UNPLI;
Di ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
Di frequentare i locali della Pro Loco;
Di ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse o/ed organizzate dalla Pro Loco;
Di prendere visione, presso la sede della Pro Loco, degli atti dell’associazione e della relativa documentazione, previa richiesta scritta e motivata.
Di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco
Di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco
Di voto per deliberare quanto di competenza dell’assemblea.

  1. I soci hanno l’obbligo di:
    Rispettare lo statuto ed i regolamenti della Pro Loco;
    Versare , nei termini stabiliti dal Consiglio, la quota associativa alla pro Loco;
    Non operare in concorrenza con l’attività della Pro Loco

Art. 6 – Ammissione ed Esclusione del Socio
L’ammissione di un nuovo Socio è autonomia e contestuale al pagamento della quota associativa annuale per i soci residenti e domiciliati nel comune di \comune|;
Chi non è residente e domiciliato nel comune predetto deve presentare domanda scritta di ammissione al Consiglio di amministrazione, il quale decide nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda medesima. Il Consiglio di Amministrazione deve motivare l’eventuale rifiuto dell’ammissione dell’aspirante socio.

  1. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità. Negli ultimi due casi i relativo provvedimenti sono assunti dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Avverso tali decisioni l’interessato, al quale va comunicato il provvedimento, a mezzo Probiviri entro 30 (trenta) giorni dall’avviso presentando contro deduzioni. Il collegio a sua volta emetterà il proprio giudizio entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso. Ale giudizio sta inappellabile ed immediatamente esecutivo.

Art. 7 – Organi
Sono organi dell’Associazione:
L’Assemblea dei soci;
Il Consiglio di Amministrazione;
Il Presidente;
Il Collegio dei Revisori dei Conti;
Il Collegio dei Probiviri

Art. 8 – Assemblea dei Soci
L’Assemblea regolarmente costituita, rappresenta l’universalità dei Soci ere sua decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano i Soci. L’Assemblea è ordinaria e straordinaria. L’Assemblea ordinaria è competente a deliberare riguardo:
L’approvazione del bilancio preventivo, della programmazione annulla e del conto consuntivo;
La determinazione degli indirizzi e delle direttive generali dell’Associazione;
L’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
L’approvazione dell’eventuale regolamento interno;
La dichiarazione di socio onorario come previsto all’art.4.
L’Assemblea straordinaria è competente a deliberare riguardo:
Le modifiche statutarie;
Lo scioglimento dell’associazione con le maggioranze previste all’art.21 del c.c.
All’Assemblea prendono parte tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annua.
Hanno diritto al voto i soli soci in regola con il versamento della quota di iscrizione relativa all’anno in corso ed all’anno precedente. Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà rappresentare per delega più di un socio. Ogni socio ha diritto al voto. Le assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono presiedute dal Presidente della Pro Loco assistito dal Segretario. L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno per le decisioni di sua competenza, delibera sul conto consuntivo dell’anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e su eventuali proposte del Consiglio di Amministrazione o dei Soci. L’Assemblea, per l’approvazione dei bilanci, è convocata prima del termine di previsto dagli organi competenti per la presentazione dei bilanci; le deliberazioni devono essere inviate agli Organi competenti per la presentazione dei bilanci; le deliberazioni devono essere inviate agli Organi competenti per legge, nei termini dagli stessi fissati. L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente:
quanto ne ravvisi la necessità;
Dietro richiesta scritta o del Consiglio o di almeno un terzo dei Soci entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta stessa.
L’avviso di convocazione deve indicare data, luogo, ora e ordine del giorno dell’Assemblea deve essere spedito a tutti i soci a mezzo del servizio postele o con altro mezzo del sevizio postale o con altro mezzo idoneo a portare a conoscenza dei soci la convocazione almeno 8 (otto) giorni prima dell’adunanza.
L’avviso può prevedere una seconda convocazione per il caso l’Assemblea non si costituisca validamente in prima convocazione. Le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sono valide, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
La seconda convocazione, sia in seduta ordinaria che straordinaria, dovrà essere indetta necessariamente almeno un’ora dopo quella fissata per la prima convocazione.
L’Assemblea straordinaria per l’approvazione delle modifiche allo statuto è valida con la presenza della metà più uno dei soci. Tale assemblea non può prevedere una seconda convocazione. L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria, è validamente costituita, anche senza preventiva convocazione, in forma totalitaria, cioè con la presenza di tutti gli organi sociali nella loro interezza, nonché di tutti i soci. Spetta al Presidente dell’assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’assemblea. Delle riunioni assembleari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 9 – Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri dispari (che comunque non sia inferiore a sette e non superiore a ventuno unità). L’Assemblea dopo aver fissato il numero dei componenti e le modalità di votazione elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Alle riunioni del Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, eventuali rappresentanze previste da norme superiori. Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente ed i Vice Presidenti che comunque non potranno superare il numero di due. Il Presidente nomina il Segretario, con funzioni eventualmente anche di tesoriere, il quale, se eletto al di fuori dei membri del Consiglio, non avrà diritto al voto. Il rinnovo delle cariche sociali deve essere comunicato entro trenta giorni agli organi competenti per legge, a meno che diversa previsione, normativa o regolamentare, stabilisca tempi più brevi. Il Consiglio di Amministrazione può nominare al suo interno un Comitato Esecutivo, comprensivo del Presidente e del Segretario. Ha diritto ad intervenire alla riunioni del Comitato stesso, anche il presidente del collegio dei Revisori dei Conti. Il Consiglio si riunisce almeno sei volte all’anno ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o dietro richiesta scritta dei due terzi dei componenti il Consiglio. I Consiglieri che risultassero assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso. In caso di vacanza per qualsiasi motivo, di non più di un mezzo(1/2) dei membri del Consiglio eletti dall’Assemblea, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti, con i Soci che secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Qualora con ci fossero altri che hanno ricevuto voti o dovessero venire meno più meta dei consiglieri, anche non contemporaneamente, il Consiglio di Amministrazione verra meno nella sua interezza e si dovrà procedere ad una nuova votazione da parte dell’Assemblea al fine di ricostituire l’organo decaduto. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio è investito dei poteri per usa gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione: in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge e dal presente statuto riservante, in modo tassativo, all’Assemblea. È competenza del Consiglio di Amministrazione la determinazione annuale dell’ammontare della quota associativa. Spetta inoltre al Consiglio l’Amministrazione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione con relativo programma d’azione, la stesura del conto consuntivo e della relazione sull’attività svolta. Alla riunione del Consiglio d’Amministrazione il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell’attività della Pro Loco che possono partecipare senza diritto di voto. Le riunioni del Consiglio sono pubbliche. Delle riunione consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Il primo consiglio di amministrazione di insediamento e di nomina delle cariche sociali viene convocato dal consigliere anziano, vale a dire da colui che ha ricevuto il maggior numero di preferenze.

Art. 10 – Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio d’Amministrazione a scrutinio segreto. Dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile alla scadenza del mandato. In caso di assenza o di legittimo impedimento sarà sostituito, in tutte le sue funzioni, dal Vice-Presidente o da quello più anziano di età qualora i Vicepresidenti siano due ed in mancanza di questi dal Consigliere più anziano di età. In caso di impedimento definitivo o dimissioni verra dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà alla elezione di un nuovo Presidente. Il Presidente è il rappresentante legale della Pro Loco ed ha, in unione con gli altri membri del Consiglio, la responsabilità dell’amministrazione dell’associazione e l’associazione; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea dei Soci; è assistito dal Segretario. Il Presidente è direttamente responsabile, insieme al Segretario e all’eventuale tesoriere, della perfetta tenuta di tutti i documenti contabili e amministrativi della Pro Loco. Il Segretario assiste il consiglio, redige i verbali del Consiglio di Amministrazione, assicura l’esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici. Decade in caso di decadenza del Presidente. L’Assemblea dei soci per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco può nominare un Presidente Onorario. Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio di Amministrazione incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

Art. 11 – Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall’Assemblea dei Soci. Il Collegio nomina tra i suoi membri Il Presidente. Essi hanno nel compito di esaminare in qualunque momento, e comunque almeno una volta all’anno la contabilità sociale e di relazionare sulla verifica e sui bilanci. I Revisori dei Conti partecipano, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio d’Amministrazione. I Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili alla scadenza del mandato. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti di nel Collegio, i Componenti mancanti saranno sostituti, fino ad un numero massimo di un terzo dei membri eletti dall’assemblea, con coloro che secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Il Collegio dei revisori dura in carica fino alla decadenza del Consiglio d’Amministrazione.

Art. 12 – Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea dei Soci. Il Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente. Essi hanno il compito di controllare il rispetto delle norme stabilite dallo statuto e di tentare la conciliazione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci e tra i soci e associazione. I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili alla scadenza del mandato. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Collegio, i Componenti mancanti saranno sostituti, fino ad un numero massimo di un terzo dei membri eletti dall’assemblea, con coloro che secondo i membri eletti dall’assemblea, con coloro che secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Dura in carica fino alla decadenza del Consiglio d’Amministrazione. Il Collegio dei revisori Probiviri può affidare le risoluzioni de controversie al Collegio dei Probiviri del Comitato Regionale dell’Unpli.

Art. 13 – Commissario Straordinario
La Pro Loco può richiedere il proprio commissariamento:
con richiesta di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio d’d’amministrazione;
Con richiesta di almeno la metà più uno dei soci;
In caso di inattività del Consiglio d’Amministrazione per più di sei mesi.
Il Commissario viene nominato dal Comitato Regionale U.N.P.L.I e deve entro sei mesi indire l’Assemblea per la rielezione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 – Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
dalle quote sociali, non trasmissibili e che dovranno essere versate entro il termine fissato di volta in volta dal Consiglio;
Da eventuali fondi di riserva (conseguenti alle eccedenze di bilancio). L’eventuale avanzo di gestione sarà in ogni caso destinato a favore di attività statutariamente previste;
Dai contributi di Enti (Regione, Provincia, Comune, Comunità Montana e altri, Associazioni, Commercianti, Albergatori, ecc) o privati;
Dai beni mobili ed immobili che divengano di proprietà dell’Associazione;
Da eventuali lasciti per causa di morte e da eventuali donazioni;
Dal ricavato dell’organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse nonché i proventi di iniziative permanenti ed occasionali;
Da entrare derivanti da prestazione di servizi convenzionanti;
Da provenienti di cessione beni e servizi ai Soci ed ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate asp raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
Ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000. L’associazione ha il divieto di distribuire, ancien modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione. Il patrimonio sociale e i provenienti delle attività comunque conseguiti no potranno, in nessuno caso, neppure allo scioglimento dell’Associazione, essere divisi fra gli associati, neppure in forma indiretta.

Art. 15 – Prestazione dei Soci
La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci per il perseguimento dei fini istituzionali. La Pro Loco può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci. Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite. Il consiglio di Amministrazione delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell’ambitosi attività istituzionali. Nel caso in cui la qualità della prestazione richieda un livello non amatoriale, il Consiglio di Amministrazione può affidare a professionisti (esterni o interni della Pro Loco) mansioni e/o incarichi che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale.

Art. 16 – Rendiconto Consuntivo Economico e Finanziario
Il Consiglio di Amministrazione della Pro Loco deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato dall’Assemblea dei Soci annualmente. Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa e di competenza come previsto dalla legislazione vigente in materia. Il rendiconto approvato dall’Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede della Pro Loco.

Art. 17 – Albi
Compatibile con le proprie finalità l’Associazione Pro Loco ha la facoltà di richiedere l’iscrizione all’Albo Regionale delle Pro Loco o ad altri albi secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

Art. 18 – Norme Generali
L’atto costitutivo, lo statuto e le eventuali modifiche, l’atto di scioglimento, le risultanze contabili e la relazione annuale sull’attività, approvati dall’Assemblea, vanno inviati agli organi competenti per legge nei termini previsti.

Art. 19 – Partecipazione
L’Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei propri compiti statutari, può partecipare o aderire a qualsiasi ente, comitato od associazione.

Art. 20 – Scioglimento
L’Assemblea straordinaria scioglie l’associazione con il voto favorevole dei 3/4 dei soci. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 21 C.C. dall’Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. In tal caso dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ai fini di utilità sociale.

Art. 21 – Rinvio
Per tutto ciò che nos è espressamente contemplato nel presente statuto, si rinvia alle norme statutarie dell’UNPLI, alle leggi in vigore riguardanti le Pro Loco ed alle norme del Codice Civile.

Art. 22 – Regolamento
Il presente statuto sarà completato, ove necessario dal Regolamento di attuazione, di competenza dell’Assemblea ordinaria ai sensi dell’art. 8 lett. d).

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